Art. 4
In vigore dal 14 gen 1999
1. Il competente concessionario della riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, accredita, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, le somme riscosse direttamente ai tesorieri delle province destinatarie del gettito.
2. Il concessionario della riscossione comunica all'anagrafe tributaria i dati dei versamenti eseguiti, distinti per codice tributo relativo a ciascuna provincia ai sensi dell', comma 4, del suddetto decreto legislativo n. 237 del 1997.
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