Art. 1
In vigore dal 14 gen 1999
IL MINISTRO DELLE FINANZE
di concerto con
i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Visto l', commi 143, lettera e), e 149, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visto l'articolo 60, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che stabilisce che il gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori, al netto del contributo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, è attribuito alle province dove hanno sede i pubblici registri automobilistici nei quali i veicoli sono iscritti ovvero, per le macchine agricole, alle province nel cui territorio risiede l'intestatario della carta di circolazione;
Visto l'articolo 60, comma 3, del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, che demanda ad apposito decreto interministeriale la fissazione delle modalità per l'assegnazione alle province delle somme riscosse per il titolo di cui sopra;
Visti gli articoli 60, comma 4, e 65 del decreto legislativo n. 446 del 1997;
Visto l'articolo 9 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, come modificato dall' della legge 29 novembre 1997, n. 410, concernente disposizioni in materia didenuncia e di versamenti dell'imposta sulle assicurazioni;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, recante modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1993, recante regolamento di attuzione dell'articolo 78, commi da 27 a 38, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente l'istituzione del conto fiscale;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi del 13 luglio 1998;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 3-4856M/UCL del 27 ottobre 1998;
Adotta
il seguente regolamento:
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1. Per l'attribuzione del gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, al netto del contributo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, le province nelle quali hanno sede i pubblici registri in cui sono iscritti i veicoli a motore o, per le macchine agricole, dove risiede l'intestatario della carta di circolazione, sono quelle risultanti nella polizza di assicurazione al momento del suo rilascio o rinnovo.
2. Il gettito dell'imposta sulle assicurazioni relativa ai premi corrisposti per l'assicurazione di veicoli a motore non iscritti nei pubblici registri automobilistici ai sensi dell'articolo 26 del regio decreto 28 luglio 1927, n. 1814, è attribuito alle province nelle quali risiede l'intestatario della carta di circolazione.
Storico versioni
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