Art. 7
Decadenze
In vigore dal 27 nov 1998
1. Il titolare di autorizzazione ha l'obbligo di comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, ed al comune ogni periodo di sospensione della attività superiore a sei mesi, specificandone il motivo. A pena di decadenza della autorizzazione, la comunicazione deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o direttamente presentata, non oltre i trenta giorni successivi alla sospensione dell'attività.
2. La inattività della sala cinematografica autorizzata, prolungata per un periodo superiore ad un anno, comporta la decadenza della relativa autorizzazione. La decadenza è dichiarata, anche su istanza di terzi, dal capo del Dipartimento dello spettacolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentita la commissione apertura sale cinematografiche, ed è comunicata al comune.
Storico versioni
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