Art. 3
Autorizzazione
In vigore dal 27 nov 1998
1. L'autorizzazione di cui all' è rilasciata in presenza dei seguenti requisiti tecnici:
a) impianto di proiezione automatico o semiautomatico e di riproduzione sonora stereofonica;
b) aria condizionata e riscaldamento;
c) cassa automatica;
d) poltrone di larghezza non inferiore a cinquantacinque centimetri e con distanza fra le file non inferiore a centodieci centimetri;
e) almeno due servizi complementari in favore degli spettatori, tra quelli indicati dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 ottobre 1996, n. 683.
2. L'autorizzazione di cui all' è rilasciata:
a) nei comuni sprovvisti di sale cinematografiche, e che confinano con comuni anch'essi sprovvisti di sale cinematografiche con capienza superiore a 150 posti;
b) nei comuni provvisti di sale cinematografiche, allorchè il quoziente regionale sia inferiore al quoziente d'area. Il quoziente regionale è inteso come il rapporto fra la popolazione residente ed il numero dei posti delle sale, anche comprese in complessi multisala, presenti nella regione; il quoziente d'area è inteso come il rapporto fra la popolazione residente nel comune nel quale si intende ubicare l'insediamento e nei comuni limitrofi ed il numero dei posti delle sale nei medesimi ubicate, determinato sommando i posti compresi in complessi multisala nella loro totalità, ed i posti in complessi aventi una unica sala al cinquanta per cento del loro numero complessivo.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa, per sale con capienza fino a 2.000 posti, a condizione che almeno il quindici per cento dei posti da realizzarsi, distribuiti in non meno di tre sale, vengano destinati stabilmente alla proiezione di opere cinematografiche italiane e di Paesi dell'Unione europea. Per sale superiori a 2.000 posti la condizione è elevata al venti per cento dei posti da realizzarsi.
4. L'autorizzazione è concessa, in deroga ai criteri di cui ai commi 2 e 3, nei casi in cui venga chiesta autorizzazione per lo stesso numero di posti di una o più sale contestualmente chiuse, nell'ambito dello stesso comune ed a condizione che tali posti non si aggiungano ad altri posti in sale o complessi multisala già esistenti.
5. Per la realizzazione di un complesso multisala nell'ambito di centri commerciali, come definiti dall', comma 1, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, o nell'ambito di parchi permanenti attrezzati con strutture stabili per il tempo libero con finalità culturali o ricreative ed adeguate aree di parcheggio, si prescinde dai criteri di cui al comma 2, se il numero complessivo di posti non è superiore a 2.500 e sempre che il complesso disti non meno di due chilometri dalla più vicina sala con numero di posti superiore a 1.300. Resta fermo quanto previsto dal comma 3.
6. Per due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'autorizzazione è concessa, in deroga ai criteri di cui al comma 2, e nel rispetto di quanto previsto dal comma 3, per complessi multisala aventi una capienza massima di 3.000 posti, da realizzarsi in province sprovviste di sale superiori a 1.300 posti, ubicati nelle regioni rientranti nell'obiettivo 1, come definito dal regolamento CEE 20 luglio 1993, n. 2081, alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
7. Per le autorizzazioni alla apertura di arene con capienza superiore a 1.300 posti, fermi i limiti temporali di cui all', comma 1, lettera d), si applicano i criteri di cui al comma 2.
L'autorizzazione ha efficacia per il solo anno in cui essa è rilasciata.
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Prourn:nir:presidenza.consiglio.ministri.dipartimento.spettacolo:decreto:1998-09-29;391#art-3