Art. 5
Procedimento di autorizzazione
In vigore dal 27 nov 1998
1. Le domande intese ad ottenere l'autorizzazione di cui all' devono contenere le indicazioni relative al soggetto richiedente e la denominazione che si intende assegnare al cinema o cinemateatro, con obbligo di comunicare le successive variazioni.
2. Le domande devono essere presentate, in regola con l'imposta di bollo, al Dipartimento dello spettacolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, corredate dalla seguente documentazione:
a) una dichiarazione, ai sensi dell' della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni e modificazioni, con la quale l'interessato dichiara la sussistenza di tutti i provvedimenti autorizzativi richiesti dalla legge per l'apertura della sala cinematografica, ivi compresi la concessione edilizia, ovvero il parere favorevole emesso dalla commissione edilizia, la determinazione assunta sul progetto dalla commissione provinciale di vigilanza, nonché le eventuali determinazioni positive concordate nella conferenza di servizi convocata ai sensi dell', comma 2, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, con particolare riferimento al numero di posti assentiti;
b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell' della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni e modificazioni, comprovante:
1) il titolo di disponibilità dell'area, ove si tratti di una nuova costruzione, o dell'immobile ove si tratti di locale già esistente;
2) la distanza dalla più vicina sala cinematografica, ove necessario;
3) la sussistenza dei requisiti tecnici di cui all', comma 1, con indicazione dei tipi e modelli previsti;
4) il numero degli abitanti ed il numero dei posti, presenti nella regione, nonché il numero dei residenti del comune nel quale si intende ubicare l'insediamento e dei comuni limitrofi ed il numero dei posti, distinguendo quelli compresi in complessi multisala, esistenti nel medesimo territorio;
c) nei casi di cui all', comma 3, atto con sottoscrizione autenticata nelle forme di legge, con il quale l'interessato si obbliga al rispetto delle condizioni ivi previste;
d) nei casi di cui all', comma 4, dichiarazione di chiusura di altra sala, con indicazione del numero dei posti cessati dall'esercizio.
3. La istanza, con la documentazione allegata, è sottoposta, rispettando l'ordine cronologico di ricezione, al parere della commissione apertura sale cinematografiche, prevista dall'articolo 52 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, che si pronunzia entro quarantacinque giorni, trascorsi i quali si prescinde dal parere.
4. Il provvedimento di autorizzazione è adottato dal capo del Dipartimento dello spettacolo entro venti giorni dal termine di cui al comma 3.
5. Le modifiche della titolarità della gestione della sala autorizzata, ed ogni altra variazione interessante l'autorizzazione, sono comunicate al Dipartimento dello spettacolo per le annotazioni e l'aggiornamento dei propri atti.
6. Con provvedimento del capo del Dipartimento dello spettacolo, l'efficacia dell'autorizzazione può essere sospesa, ove venga rappresentata la mancanza di alcuno dei requisiti, dei presupposti o delle condizioni necessarie per l'ottenimento del provvedimento, al fine di svolgere i conseguenti accertamenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:presidenza.consiglio.ministri.dipartimento.spettacolo:decreto:1998-09-29;391#art-5