Art. 6

Efficacia dell'autorizzazione

In vigore dal 27 nov 1998
1. L'autorizzazione di cui all' cessa di avere efficacia nel caso in cui i lavori non abbiano inizio entro il termine di tre mesi dalla data di ricezione del provvedimento da parte degli interessati, e non siano conclusi entro diciotto mesi decorrenti dalla medesima data. 2. Gli interessati, prima della scadenza del termine di inizio dei lavori possono richiedere una proroga, di durata non superiore a tre mesi, mediante l'esibizione di documenti comprovanti l'impossibilità dell'inizio dei lavori per ragioni tecniche o cause di forza maggiore. Non è ammessa proroga nei casi in cui l'inizio dei lavori sia impedito dalla mancanza di autorizzazioni o altri atti amministrativi di assenso, comunque denominati. 3. Nei medesimi casi di cui al comma 2, potranno essere concesse proroghe per l'ultimazione dei lavori, qualora richieste prima della scadenza del termine, per il periodo massimo di ulteriori diciotto mesi, decorrenti dall'adozione dell'atto di proroga.
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