Titolo I
Art. 6
In vigore dal 17 feb 1999
1. In caso di integrale pagamento delle somme dovute e delle spese di notifica di cui all', comma 1, il concessionario entro venti giorni dal pagamento ne dà comunicazione alla competente direzione regionale delle entrate, che nei successivi venti giorni emette un provvedimento di revoca del fermo inviandolo al contribuente.
2. La cancellazione dell'iscrizione del fermo dei veicoli a motore del PRA viene effettuata a cura del contribuente previa esibizione del provvedimento di revoca del fermo e dietro versamento presso le casse dell'ACI sia delle spese di iscrizione che di quelle di cancellazione, nelle misure determinate dall' della tabella allegata al decreto del Ministro delle finanze 10 settembre 1994, e successive modificazioni.
3. In caso di sgravio totale per indebito e nel caso di annullamento previsto dall', comma 1, secondo periodo, si applicano le disposizioni del comma 1 e la direzione regionale delle entrate provvede d'ufficio a curare la cancellazione gratuita dell'iscrizione del fermo al PRA; in tal caso non è dovuta all'ACI alcuna somma a titolo di spese di iscrizione del fermo.
4. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il veicolo a motore, se è stato sottoposto a custodia ai sensi dell', comma 3, viene restituito al contribuente subordinatamente al pagamento della sanzione pecuniaria e delle spese di custodia.
5. Se il veicolo a motore sottoposto a fermo non viene reperito, il concessionario può presentare la domanda dì rimborso o di discarico per inesigibilità nei termini previsti dai commi da 1 a 7 dell'articolo 77 del decreto dei Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fermo restando l'obbligo di procedere all'esecuzione sul mezzo se quest'ultimo viene reperito e sottoposto a custodia dopo la presentazione della domanda.
6. Il rispetto dei termini previsti nel presente decreto per l'assolvimento degli adempimenti a carico del concessionario rileva unicamente ai fini della dimostrazione dell'eventuale inesigibilità delle somme iscritte a ruolo per le quali si procede all'esecuzione.
Storico versioni
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