Titolo II
Art. 8
In vigore dal 17 feb 1999
1. Qualora il visto, emesso ai sensi dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, evidenzi l'esistenza di autoscafi di proprietà del contribuente iscritto a ruolo, si procede al fermo e al pignoramento del mezzo secondo le modalità indicate nel titolo I del presente regolamento con le seguenti variazioni:
a) il concessionario, entro venti giorni dalla consegna del provvedimento di fermo da parte della competente direzione regionale delle entrate, richiede l'iscrizione del fermo all'ufficio presso il quale è registrato l'autoscafo;
b) nel caso di cui all', comma 1, l'ufficio di iscrizione dell'unità sottoposta a fermo trasmette tempestiva comunicazione alla direzione regionale delle entrate;
c) in caso di contravvenzione al divieto di cui all', comma 2, l'organo di polizia o di vigilanza, previo ritiro della licenza di navigazione, invita il conducente dell'unità sottoposta a fermo a far rientrare l'imbarcazione nel porto più vicino dandone comunicazione al concessionario, che nei successivi sessanta giorni esegue il pignoramento.
Il presento decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 7 settembre 1998
Il Ministro delle finanze
Visco
Il Ministro dell'interno
Napolitano
Il Ministro dei lavori pubblici
Costa
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 1998
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 317
Storico versioni
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