Titolo I
Art. 4
In vigore dal 17 feb 1999
1. Entro venti giorni dalla ricezione della richiesta di emanazione del fermo, la direzione regionale delle entrate emette in duplice copia il relativo provvedimento consegnandone una al concessionario.
Quest'ultimo, entro sessanta giorni da tale consegna esegue il fermo mediante iscrizione, anche in via telematica o mediante scambio di supporti magnetici, nel PRA dandone comunicazione al contribuente entro cinque giorni dall'esecuzione del fermo, con le modalità di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; in tale comunicazione sono precisati gli estremi del carico tributario per riscuotere il quale è stato emesso il provvedimento di fermo. L'iscrizione contiene l'indicazione del concessionario procedente e gli estremi del provvedimento di fermo emesso dalla direzione regionale delle entrate.
2. Qualora l'iscrizione del fermo sia stata eseguita in via telematica è autorizzata la conservazione dei dati relativi all'iscrizione del fermo unicamente su supporto magnetico.
3. Le spese di notifica della comunicazione prevista dal comma 1 e quelle di iscrizione del fermo sono a carico del contribuente; in caso di infruttuosità delle procedure esecutive, l'ufficio o l'ente impositore rimborsa al concessionario il cinquanta per cento delle spese di notifica.
Storico versioni
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