Titolo I
Art. 2
In vigore dal 17 feb 1999
1. In qualunque fase della riscossione precedente l'apposizione del visto di cui all'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, il concessionario è autorizzato ad accedere gratuitamente alle informazioni del pubblico registro automobilistico (PRA) ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 2 ottobre 1992, n. 514.
2. La fornitura delle informazioni di cui al comma 1 può essere effettuata anche dal sistema informativo centrale dell'Automobile club Italia (ACI) mediante collegamento telematico o mediante scambio di supporti magnetici ai sensi dell'articolo 24 del citato decreto del Ministro delle finanze 2 ottobre 1992, n. 514. In tal caso, il costo della fornitura grava sul concessionario ed è pari alla tariffa stabilita nel regolamento per l'accesso agli archivi del PRA, approvato dal comitato esecutivo dell'ACI nella seduta del 21 giugno 1995, così come annualmente rivalutata.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:1998-09-07;503#art-2