Art. 7

Rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza

In vigore dal 5 nov 1998
1. Nelle università le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono individuate fra tutto il personale di ruolo (docente, ricercatore, tecnico ed amministrativo) purchè non rivesta le funzioni di datore di lavoro, secondo le modalità fissate dai regolamenti in sede di contrattazione decentrata. 2. Le composizioni e le ulteriori attribuzioni delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza, eventualmente integrate dalle rappresentanze studentesche, sono definite in sede di contrattazione decentrata, tenendo conto delle particolari esigenze connesse con il servizio espletato dalle università, così come individuate dal presente decreto.
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