Art. 4
Obblighi ed attribuzioni del datore di lavoro
In vigore dal 5 nov 1998
1. Il datore di lavoro, quale individuato ai sensi dell', provvede:
a) alla valutazione del rischio per tutte le attività, ad eccezione di quelle svolte in regime di convenzione con enti esterni, come individuate nell'. Per quanto attiene alle attività specificamente connesse con la libertà di insegnamento o di ricerca che direttamente diano o possano dare origine a rischi, la responsabilità relativa alla valutazione spetta, in via concorrente, al datore di lavoro e al responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio;
b) alla nomina del medico competente, secondo quanto previsto dagli del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e, nel caso di nomina di più medici competenti, ad attribuire ad uno di essi il compito di coordinamento dei medici incaricati;
c) alla elaborazione del documento di cui al comma 2 dell' del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, con la collaborazione dei responsabili delle attività didattiche o di ricerca in laboratorio, come previsto dal successivo ;
d) alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
e) allo svolgimento di tutte le altre funzioni, non previste nelle precedenti lettere a), b), c) e d), attribuitegli dalla legge che non abbia espressamente delegato.
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Prourn:nir:ministero.universita.e.ricerca.scientifica.e.tecnologica:decreto:1998-08-05;363#art-4