Art. 10

Convenzioni nelle attività di ricerca, di didattica di assistenza o di servizio

In vigore dal 5 nov 1998
Convenzioni nelle attività di ricerca, di didattica di assistenza o di servizio 1. Al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la propria opera per conto delle università presso enti esterni, così come di quello di enti che svolgono la loro attività presso le università, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono individuati di intesa tra gli enti convenzionati e le singole università, attraverso specifici accordi. Tali accordi devono essere realizzati prima dell'inizio delle attività previste nella convenzione e, per le convenzioni già in corso, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto. 2. Le modalità relative all'elezione o designazione delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza vengono definite in sede di contrattazione decentrata. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 5 agosto 1998 Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Berlinguer Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Treu Il Ministro della sanità Bindi p. Il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Bettinelli Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 1998 Registro n. 1 Università e ricerca scientifica e tecnologica, foglio n. 162
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