Art. 3

Obblighi ed attribuzioni del rettore

In vigore dal 5 nov 1998
1. Al rettore, in quanto datore di lavoro, ai sensi del secondo periodo del comma 1 dell', e quale presidente del consiglio di amministrazione dell'ateneo, compete: a) assicurare il coordinamento delle attività dei servizi di prevenzione e protezione e l'effettuazione della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi; b) presentare periodicamente al consiglio di amministrazione, per le determinazioni di competenza, il piano di realizzazione progressiva degli adeguamenti di cui all' del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, tenendo conto delle risultanze della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi.
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