Parte III
Art. 8
FUNI
In vigore dal 8 dic 1998
1. Sugli impianti oggetto del presente regolamento sono impiegati i seguenti tipi di funi:
a) Funi portanti: sono costituite di fili di acciaio, senza anima tessile, di massima a trefoli, ad avvolgimento di preferenza incrociato, ovvero spiroidali con manto di fili tutti o parte sagomati (funi chiuse o semichiuse);
b) Funi portanti-traenti e funi traenti, zavorra, freno e di soccorso: sono flessibili, a trefoli o di altri tipi riconosciuti idonei;
c) Funi tenditrici e di regolazione: sono flessibili, con esclusione di quei tipi di funi in cui per effetto di passaggi ripetuti sulle pulegge di deviazione i fili dei diversi strati del manto tendono a logorarsi per strisciamento reciproco;
d) Funi telefoniche e di segnalazione: sono formate di fili zincati.
2. Non sono ammesse le funi spiroidali a soli fili tondi.
3. Le prove di collaudo da effettuare sui materiali impiegati nella fabbricazione delle funi e per l'accettazione delle funi medesime sono soggette all'osservanza delle norme di cui al decreto ministeriale 21 giugno 1986.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.trasporti.e.navigazione:decreto:1998-08-04;400#art-8