Parte III
Art. 6
NORME GENERALI DI COSTRUZIONE E PROVE DEI MATERIALI
In vigore dal 8 dic 1998
1. Il progetto e l'esecuzione delle strutture dell'impianto (di muratura ordinaria, di cemento armato, metalliche o di altri materiali), fisse o mobili, sono condotti seguendo, oltre le disposizioni del presente regolamento, gli insegnamenti della scienza delle costruzioni, le regole della costruzione di macchine, con particolare riguardo alla facilita di montaggio, smontaggio ed ispezione delle varie parti.
2. Le caratteristiche dei materiali impiegati nelle parti dell'impianto, fisse o mobili, comunque interessanti direttamente la sicurezza dell'esercizio, nonché la loro idoneità al tipo di impiego, vanno riferite alle condizioni di servizio più sfavorevoli.
Dette caratteristiche sono conformi alle previsioni del progetto e risultano al direttore dei lavori da certificati rilasciati da laboratori ufficiali.
3. Nella costruzione di quegli elementi meccanici contro la cui eventuale rottura non esistono, nell'impianto, efficaci accorgimenti tecnici di sicurezza atti a tutelare i viaggiatori, il personale ed i terzi, vengono effettuati controlli non distruttivi atti ad individuare difettosità che possono compromettere la stabilita di tali elementi. L'esito di tali controlli risulta al direttore dei lavori da laboratori o operatori aventi i requisiti stabiliti dal decreto ministeriale 2 gennaio 1985, n. 23 in ordine ai controlli da espletare nelle revisioni speciali e generali.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.trasporti.e.navigazione:decreto:1998-08-04;400#art-6