Art. 3
Possesso dei requisiti ed esclusione dal concorso interno
In vigore dal 19 set 1998
Possesso dei requisiti
ed esclusione dal concorso interno
1. I candidati devono essere in possesso dei requisiti di ammissione al concorso alla data del 31 dicembre dell'anno nel quale si sono verificate le vacanze.
2. È escluso dal concorso, a norma degli articoli 93 e 205 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il personale sospeso cautelarmente dal servizio ed il personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio complessivo inferiore a "buono".
3. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti richiesti è disposta con decreto motivato del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
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Prourn:nir:ministero.interno:decreto:1998-07-29;321#art-3