Art. 2
Bando di concorso
In vigore dal 19 set 1998
1. Il concorso è indetto annualmente con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, da pubblicare nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, nel quale sono indicati:
a) il numero dei posti complessivi messi a concorso;
b) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;
c) le modalità di presentazione delle domande di partecipazione;
d) le categorie di titoli ammessi a valutazione ed i punteggi massimi attribuibili a ciascuna di esse;
e) il giorno, l'ora e il luogo in cui avrà svolgimento la prova scritta, ovvero la data del Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno nel quale sarà pubblicato il diario di detta prova;
f) le materie oggetto delle prove d'esame;
g) la votazione minima da conseguire nella prova scritta e nel colloquio;
h) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.
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