Art. 2

Bando di concorso

In vigore dal 19 set 1998
1. Il concorso è indetto annualmente con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, da pubblicare nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, nel quale sono indicati: a) il numero dei posti complessivi messi a concorso; b) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso; c) le modalità di presentazione delle domande di partecipazione; d) le categorie di titoli ammessi a valutazione ed i punteggi massimi attribuibili a ciascuna di esse; e) il giorno, l'ora e il luogo in cui avrà svolgimento la prova scritta, ovvero la data del Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno nel quale sarà pubblicato il diario di detta prova; f) le materie oggetto delle prove d'esame; g) la votazione minima da conseguire nella prova scritta e nel colloquio; h) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.
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urn:nir:ministero.interno:decreto:1998-07-29;321#art-2

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