Art. 6

Prove d'esame

In vigore dal 19 set 1998
1. Le prove d'esame del concorso sono costituite da una prova scritta e da un colloquio. 2. La prova scritta consiste nella stesura di un elaborato sul seguente programma: elementi di diritto penale e di diritto processuale penale, anche disgiuntamente, ovvero elementi di diritto amministrativo con particolare riguardo alla legislazione speciale in materia di pubblica sicurezza. 3. Il colloquio verte, oltre che sulle materie di cui al comma precedente, anche su elementi di diritto costituzionale e sull'ordinamento e sui regolamenti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. 4. Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a trentacinque cinquantesimi. 5. Il colloquio non si intende superato se il candidato non abbia riportato la votazione di almeno trenta cinquantesimi. 6. L'ammissione al colloquio, con l'indicazione del punteggio riportato nella prova scritta, è comunicata al candidato almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento del colloquio. 7. Il candidato che non si presenti nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova scritta o il colloquio è escluso dal concorso. 8. Il candidato che per gravi e documentati motivi è impossibilitato a sostenere il colloquio nel giorno stabilito, è ammesso a sostenerlo in altra data nell'ambito del calendario concorsuale previsto per il colloquio. 9. Qualora la mancata presentazione al colloquio sia determinata da infermità o lesione dipendente da causa di servizio, la data per sostenere detta prova può essere differita anche oltre i limiti temporali di cui al comma precedente e comunque non oltre l'ultimo giorno fissato per la valutazione dei titoli.
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urn:nir:ministero.interno:decreto:1998-07-29;321#art-6

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