Art. 8
Graduatoria
In vigore dal 19 set 1998
1. La valutazione complessiva di ciascun candidato è data dalla somma del voto riportata nella prova scritta, del voto ottenuto nel colloquio e del punteggio acquisito per i titoli.
2. A parità di punteggio, gli ispettori capo del ruolo ordinario hanno la precedenza sugli ispettori capo del ruolo ad esaurimento, che, a loro volta, precedono gli ispettori capo del ruolo ordinario inquadrati ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197. A parità di punteggio nell'ambito del ruolo di appartenenza prevale la posizione in ruolo.
3. Con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, riconosciuta la regolarità del procedimento, è approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso.
4. Il decreto di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso è pubblicato nel bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.
Storico versioni
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