Art. 6
Norme transitorie
In vigore dal 17 set 1998
1. Le autorizzazioni agli organismi, rilasciate in base al decreto del Ministero della sanità 10 novembre 1994 prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, sono valide fino alla loro scadenza triennale.
2. Fino all'entrata in vigore del decreto di cui all' si applicano le tariffe fissate con decreto ministeriale 5 maggio 1995.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 1 luglio 1998
Il Ministro della sanità Bindi
Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
Bersani
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 1998
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 42
Storico versioni
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