Art. 5

Tariffe

In vigore dal 17 set 1998
1. Le tariffe e le spese relative all'autorizzazione ed il controllo degli organismi abilitati ad effettuare le procedure di certificazione ed attestazione nonché quelle di certificazione o di attestazione per l'apposizione della marcatura CEE sono determinate con decreto del Ministero della sanità di concerto con il Ministero del tesoro ai sensi dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. 2. Gli oneri relativi all'attività ispettiva di autorizzazione o rinnovo e quelli di vigilanza sono a carico dell'organismo interessato.
Storico versioni

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urn:nir:ministero.sanita:decreto:1998-07-01;318#art-5

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