Art. 4

Verifiche

In vigore dal 17 set 1998
1. La verifica del mantenimento dei requisiti prescritti da parte degli organismi autorizzati è effettuata dal Ministero della sanità anche attraverso visite di sorveglianza ordinaria, da svolgere con cadenza almeno annuale, ed eventuali visite straordinarie. 2. A tali fini il Ministero può avvalersi dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e di altri enti pubblici.
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urn:nir:ministero.sanita:decreto:1998-07-01;318#art-4

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