Art. 6

Saldo della gestione

In vigore dal 10 set 2011
1. La gestione speciale è protratta per il tempo strettamente necessario alla definizione di tutte le procedure concorsuali e contenziose relative alla gestione speciale, nonché alla conclusione dei relativi adempimenti del Fondo nazionale di garanzia e comunque non oltre il 30 giugno 2017. 2. L'eventuale attivo residuo è ripartito tra gli intermediari di cui all', comma 5, e il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e in misura proporzionale alla rispettiva partecipazione alla copertura finanziaria della gestione speciale. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 18 giugno 1998 Il Ministro: Ciampi Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1998 Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 24

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urn:nir:ministero.tesoro.bilancio.e.programmazione.economica:decreto:1998-06-18;238#art-6

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