Art. 4

Copertura finanziaria

In vigore dal 3 apr 2003
1. Il Fondo, sulla base dei crediti iscritti nello stato passivo delle insolvenze pregresse alla data di inizio della gestione speciale, predispone un piano triennale per la copertura finanziaria della gestione speciale medesima. 2. Il piano di cui al comma 1, è aggiornato con cadenza annuale in relazione ai crediti successivamente ammessi al passivo delle insolvenze pregresse a seguito di dichiarazione o insinuazione tardiva ai sensi dell'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed ai sensi dell'articolo 89 del decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni o a seguito di giudizio di opposizione o di impugnazione ai sensi degli articoli 98 e 100 del regio decreto n. 267 del 1942 nonché ai sensi dell'art. 34, comma 5, del decreto legislativo, come modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 3. Alla copertura finanziaria della gestione speciale concorrono gli intermediari aderenti al Fondo alla data dell'adeguamento al regolamento, secondo i criteri di cui al comma 5, e il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro il limite delle disponibilità del Fondo istituito dall'articolo 54, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 4. Sulla base delle istanze di intervento pervenute entro la data di inizio della gestione speciale, il Fondo predispone, correlato al piano di cui al comma 1, un piano triennale per i versamenti delle risorse finanziarie previste dal comma 3. Il piano è aggiornato annualmente in funzionae delle istanze di indennizzo che perverranno successivamente, ai sensi dell', comma 3. 5. Gli intermediari aderenti al Fondo alla data dell'adeguamento del Fondo medesimo al regolamento versano alla gestione speciale l'importo previsto a loro carico ai sensi dei commi 3 e 4, secondo un criterio di ripartizione proporzionale tra gli intermediari medesimi, sulla base della contribuzione complessivamente da ciascuno versata, o dovuta, dalla data di adesione al Fondo alla data dell'adeguamento del Fondo medesimo al regolamento. 6. I piani di cui ai commi 1 e 4 ed i loro aggiornamenti nonché la ripartizione dell'importo a carico degli intermediari di cui al comma 5, sono comunicati al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che li approva entro sessanta giorni, sentite la Banca d'Italia e la Consob.

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urn:nir:ministero.tesoro.bilancio.e.programmazione.economica:decreto:1998-06-18;238#art-4

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