Art. 5
Interventi
In vigore dal 5 ago 1998
1. Gli interventi a carico della gestione speciale continuano a essere disciplinati dall'articolo 15 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, dal decreto ministeriale e dalla circolare del Ministro del tesoro del 19 luglio 1994, n. 1 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 1994); si applica inoltre l'articolo 35, commi 4 e 5, del decreto legislativo, come modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
2. Il pagamento degli indennizzi di cui al comma 1 è effettuato nell'ordine e con le priorità determinati dalla data in cui è stato depositato e reso esecutivo lo stato passivo di ciascuna insolvenza.
Le istanze di indennizzo relative ai crediti ammessi allo stato passivo a seguito di dichiarazione o insinuazione tardiva ai sensi dell'articolo 101 del regio decreto n. 267 del 1942 ed ai sensi dell'articolo 89 del decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni o a seguito di giudizio di opposizione o impugnazione ai sensi degli articoli 98 e 100 del regio decreto n. 267 del 1942 nonché ai sensi dell'articolo 34, comma 5, del decreto legislativo, come modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, assumono lo stesso ordine e priorità dell'insolvenza cui si riferiscono.
3. Le istanze di indennizzo devono pervenire al Fondo entro e non oltre un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.
4. Il pagamento degli indennizzi è effettuato in lire italiane sino all'entrata in vigore dell'EURO.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.tesoro.bilancio.e.programmazione.economica:decreto:1998-06-18;238#art-5