Art. 1

Definizioni

In vigore dal 5 ago 1998
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, ed in particolare l'articolo 62, comma 4, il quale dispone che il Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la Consob, disciplina con regolamento la gestione speciale del patrimonio del Fondo nazionale di garanzia, la copertura degli impegni del Fondo derivanti dalle insolvenze pregresse - anche attraverso contribuzioni straordinarie a carico degli aderenti al Fondo alla data dell'adeguamento - e la destinazione dell'eventuale attivo residuo; Visto l'articolo 54, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; Considerato che occorre provvedere all'emanazione del predetto regolamento; Sentite la Banca d'Italia e la Consob; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 9 marzo 1998; Considerato che non può essere accolta la riformulazione proposta dal Consiglio di Stato dell', comma 3, lettera b), in quanto indicando la sezione D del Fondo si è inteso far riferimento ad una posta introdotta in via di fatto e non alla sezione C di cui all' del decreto ministeriale 30 settembre 1991; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, in data 2 aprile 1998; Adotta il seguente regolamento: . Definizioni 1. Nel presente regolamento si intende per: a) "Fondo", il Fondo nazionale di garanzia di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415; b) "decreto legislativo", il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415; c) "decreto ministeriale", il decreto ministeriale 30 settembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 3 ottobre 1991, come modificato dal decreto ministeriale 25 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 1 aprile 1992; d) "regolamento", il regolamento previsto dall'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo; e) "intermediari", le banche italiane, le società di intermediazione mobiliare, le società fiduciarie, gli agenti di cambio, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario di cui al decreto legislativo 11 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, le banche estere e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie definite dall', comma 5, lettere e) ed f), del decreto legislativo; f) "insolvenze pregresse", le insolvenze di intermediari il cui stato passivo sia stato depositato e reso esecutivo prima dell'entrata in vigore del regolamento definito dalla lettera d).
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urn:nir:ministero.tesoro.bilancio.e.programmazione.economica:decreto:1998-06-18;238#art-1

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