Art. 4

In vigore dal 30 lug 1998
1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, il servizio prestato nelle commissioni tributarie provinciali e regionali dà diritto di precedenza sugli altri aspiranti. Relativamente ai posti che si rendono vacanti nelle commissioni tributarie regionali, la precedenza dei componenti delle commissioni tributarie provinciali sugli altri aspiranti è subordinata all'espletamento di non meno di cinque anni di attività nelle stesse. 2. In ogni caso, è fatta salva la precedenza di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 545 del 1992, spettante a coloro che sono rimasti a comporre la commissione tributaria centrale fino alla cessazione della sua attività.
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