Art. 2

In vigore dal 12 ago 2001
1. Coloro che aspirano a ricoprire gli incarichi di cui all' presentano domanda al consiglio di presidenza della giustizia tributaria nel termine di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del relativo avviso, nella Gazzetta Ufficiale. 2. Al fine della tempestività della presentazione della domanda fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio ricevente. Si considerano presentate tempestivamente anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al comma 1. In questo caso fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante. 3. Nella domanda gli aspiranti indicano i propri dati anagrafici e il codice fiscale e dichiarano il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545. 4. Gli aspiranti dichiarano, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, altresì, di non versare in alcuna delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 545 del 1992. 5. Ove gli incarichi da conferire siano più di uno, gli aspiranti precisano per quali dei detti incarichi intendono concorrere, indicando il relativo ordine di preferenza.

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Pro

urn:nir:ministero.finanze:decreto:1998-06-02;231#art-2

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