Art. 1
In vigore dal 30 lug 1998
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante norme sull'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria;
Visto il proprio decreto 26 gennaio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 1996, con il quale sono state insediate le commissioni tributarie di cui all' del medesimo decreto legislativo n. 545 del 1992;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1996, con il quale è stato costituito, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 545 del 1992, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;
Visto l'articolo 9, comma 5, del citato decreto legislativo n. 545 del 1992, che prevede che il Ministro delle finanze stabilisce con proprio decreto il termine e le modalità per le comunicazioni di disponibilità agli incarichi da conferire e per la formazione degli elenchi per la nomina a presidente, presidente di sezione, vicepresidente di sezione e giudice delle commissioni tributarie provinciali e regionali;
Visto l'articolo 24 del menzionato decreto legislativo n. 545 del 1992, concernente le attribuzioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;
Visto l'articolo 9, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 545 del 1992, che prevede che il consiglio di presidenza della giustizia tributaria procede alle deliberazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo 9 sulla base di elenchi formati relativamente ad ogni commissione tributaria e comprendenti tutti gli appartenenti alle categorie indicate negli , per i posti da conferire, che abbiano comunicato la propria disponibilità all'incarico e siano in possesso dei requisiti prescritti;
Ritenuta l'esigenza di disciplinare in modo generale ed univoco il procedimento di cui all'articolo 9, comma 5, del più volte citato decreto legislativo n. 545 del 1992;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del consiglio di presidenza della giustizia tributaria espresso nella riunione del 13 gennaio 1998;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 marzo 1998;
Vista la comunicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 effettuata con nota n. 3-2991/UCL dell'11 maggio 1998;
Adotta
il seguente regolamento:
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1. Il consiglio di presidenza della giustizia tributaria dà comunicazione ogni sei mesi, mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, delle vacanze che si verificano in seno alle commissioni tributarie provinciali e regionali relativamente agli incarichi di presidente, presidente di sezione, vicepresidente di sezione e giudice.
Storico versioni
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