Art. 3
In vigore dal 12 ago 2001
1. La domanda di cui all', comma 1, pena l'esclusione dagli elenchi, è corredata dai documenti, in originale o in copia autenticata, attestanti l'appartenenza, in relazione a ciascun incarico richiesto, alle categorie elencate, negli del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.
2. Alla domanda di cui al comma 1 sono allegati i documenti, in originale o in copia autenticata, comprovanti il possesso dei titoli di servizio, professionali, accademici e di carriera, di cui alla tabella E; il servizio prestato nelle commissioni tributarie di primo e di secondo grado e nella commissione tributaria centrale, di cui alla tabella F, entrambe allegate al medesimo decreto n. 545 del 1992, nonché il servizio prestato nelle commissioni tributarie provinciali e regionali, valutabile, secondo i criteri indicati nell citata tabella F, in base al punteggio previsto per il servizio prestato, rispettivamente, nelle commissioni tributarie di primo e di secondo grado.
3. In alternativa ai documenti di cui ai commi 1 e 2 può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, o nei casi non disciplinati dal citato articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria predispone, in applicazione dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive che gli interessati hanno facoltà di utilizzare.
4. COMMA SOPPRESSO DAL DECRETO 19 GIUGNO 2001, N. 309.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:1998-06-02;231#art-3