Art. 8

Pronuncia della decadenza - Procedura

In vigore dal 11 giu 1998
1. Qualora ne ricorrano i presupposti, l'Ufficio istruttore deve comunicare direttamente all'interessato, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento l'inizio del procedimento, notificando l'atto di decadenza ed attivando in via diretta ed immediata le azioni dell'indebito, dandone contestualmente comunicazione all'Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo. 2. Al recupero coattivo delle somme erogate a titolo di premio provvede per competenza l'A.I.M.A. secondo le norme sulla riscossione coattiva a favore della pubblica amministrazione.
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