Art. 3

Controlli in corso di impegno

In vigore dal 11 giu 1998
1. I controlli in corso di impegno vengono effettuati dalle autorità di cui al successivo . 2. Essi sono mirati alla verifica delle superfici, delle UBA, delle opere realizzate o altro oggetto della domanda di adesione al regime di aiuti nonché al rispetto degli adempimenti tecnici assunti e di tutti gli altri impegni sottoscritti dal richiedente con la domanda di aiuto e riportati nell'allegato 2 al presente regolamento ed hanno inoltre ad oggetto l'accertamento della compatibilità delle tecniche applicate in azienda con gli obiettivi del regolamento (CEE) n. 2078/92 e del programma regionale di attuazione. 3. Per quanto possibile, il controllo relativo ad un beneficiario verte su tutti i suoi impegni. Gli impegni assunti da un beneficiario vengono controllati, se necessario sotto il profilo agronomico, in diversi periodi dell'anno. 4. L'identificazione delle superfici, effettuata sulla totalità dell'azienda, viene eseguita ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 746/96. 5. Il sistema di identificazione e di registrazione degli animali oggetto di controllo è quello stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, che ha recepito gli della direttiva 92/102/CEE, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali e le cui norme tecniche di indirizzo e di applicazione sono riportate nella circolare del Ministero della sanità del 14 agosto 1996, n. 11, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 ottobre 1996. Qualora dette disposizioni non siano state ancora attuate da parte delle regioni e province autonome, possono essere considerati validi altri sistemi di identificazione e di registrazione adottati nell'ambito di altri aiuti comunitari. 6. Il campione dei beneficiari da controllare è determinato dalle autorità di cui al successivo , ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 746/96, in particolare sulla base di una analisi dei rischi e tenendo conto di un fattore di rappresentatività delle domande di aiuto inoltrate. 7. I controlli sono effettuati senza preavviso e vertono sull'insieme delle parcelle agricole o degli animali contemplati da una o più domande. Tuttavia è ammesso un preavviso limitato, che non può oltrepassare le 48 ore, per consentire, durante il sopralluogo, la presenza del beneficiario o di un suo rappresentante. 8. Il beneficiario è tenuto a collaborare con gli incaricati del controllo e deve, pertanto, consentirne l'accesso alla propria azienda e fornire i documenti eventualmente richiesti, pena la decadenza totale dal regime di aiuti. 9. Le operazioni effettuate in sede di verifica in loco devono essere riportate in un apposito verbale di accertamento redatto sulla base del modello generale riportato in allegato 1 al presente regolamento e che potrà essere integrato in relazione alle peculiarità del programma regionale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.politiche.agricole.e.forestali:decreto:1998-03-27;159#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo