Art. 7

Autorità di controllo

In vigore dal 11 giu 1998
1. Le verifiche istruttorie, sia amministrative che in loco, di cui al precedente , sono effettuate dagli organi competenti secondo la normativa regionale vigente. 2. Le funzioni di controllo vengono esercitate dal Corpo forestale dello Stato e dalla regione. 3. I controlli sono espletati dal Corpo forestale dello Stato e dalla regione secondo specifici accordi operativi stabiliti a livello regionale, tenendo conto della specificità tecnica di alcune delle misure previste dal regolamento (CEE) n. 2078/92, così come applicate nei programmi regionali di attuazione.
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