Art. 7
Autorità di controllo
In vigore dal 11 giu 1998
1. Le verifiche istruttorie, sia amministrative che in loco, di cui al precedente , sono effettuate dagli organi competenti secondo la normativa regionale vigente.
2. Le funzioni di controllo vengono esercitate dal Corpo forestale dello Stato e dalla regione.
3. I controlli sono espletati dal Corpo forestale dello Stato e dalla regione secondo specifici accordi operativi stabiliti a livello regionale, tenendo conto della specificità tecnica di alcune delle misure previste dal regolamento (CEE) n. 2078/92, così come applicate nei programmi regionali di attuazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.politiche.agricole.e.forestali:decreto:1998-03-27;159#art-7