Art. 6

Decadenze per inadempimento tecnico

In vigore dal 11 giu 1998
1. Gli adempimenti tecnici, previsti dalle azioni o misure dei programmi zonali pluriennali agroambientali delle regioni, al fine del controllo vengono qualificati come: 1) impegni essenziali ed accessori, a loro volta distinti per ogni tipo di azione o misura. Gli impegni essenziali rappresentano quegli adempimenti tecnici che se disattesi determinano il mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla specifica azione o misura. Gli impegni accessori rappresentano quegli adempimenti tecnici che se disattesi consentono solo il parziale raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall'azione o misura in oggetto. 2. L'allegato 2 riporta l'elenco degli impegni essenziali ed accessori, unitamente alle percentuali di inadempienza relativi a questi ultimi. Esso rappresenta la base unica nazionale che ogni regione, in rapporto alla peculiarità del proprio programma, può ampliare tenendo presente che sia gli impegni essenziali che quelli accessori sono considerati tali solo se definiti come obblighi all'interno dei programmi regionali e in tale ambito le regioni possono classificare gli impegni accessori come impegni essenziali. 3. La decadenza totale per inadempimento tecnico viene disposta a livello di azione o misura o a livello aziendale. 4. La decadenza totale per azione o misura è disposta: a) ove si accerti che il beneficiario non ha adempiuto ad almeno uno degli impegni essenziali sottoscritti all'atto della presentazione della domanda e riportati nell'allegato 2 al presente regolamento ed eventualmente integrati con atto formale della regione; b) qualora l'inadempimento di più impegni accessori nella singola misura comporti decadenze parziali e conseguenti recuperi in una misura superiore al 20% dell'aiuto erogato per l'annualità a cui si riferisce il controllo. 5. La decadenza totale per azienda è disposta nei confronti di tutte le misure o azioni adottate, nel caso in cui, per effetto delle decadenze totali di più impegni autonomi, l'importo da restituire superi il 20% del totale dell'aiuto corrisposto nell'anno. 6. La decadenza parziale, di cui all', comma 2, del presente regolamento, viene disposta ove la somma delle inadempienze tecniche riferite agli impegni accessori risulti inferiore al 20%.
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urn:nir:ministero.politiche.agricole.e.forestali:decreto:1998-03-27;159#art-6

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