Art. 5

Recupero somme

In vigore dal 25 apr 1998
1. Per le operazioni di mutuo agevolato o di locazione finanziaria agevolata ancora non concluse e per le quali venga effettuata l'estinzione anticipata, gli istituti di credito e le società di locazione finanziaria procedono al ricalcolo del contributo in base alla nuova durata. La differenza risultante deve essere restituita all'erario maggiorata di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data di erogazione del contributo e per il periodo intercorrente da tale data a quella del versamento delle somme da restituire. Tali somme debbono essere versate alle entrate del bilancio dello Stato, capo XVIII, capitolo 3600 "Entrate eventuali e diverse del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 23 febbraio 1998 Il Ministro: Bersani Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 1998 Registro n. 1 Industria, foglio n. 23
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Recupero somme (Art. 5 Regolamento recante norme per la concessione del contributo sostitutivo previsto dall'articolo 26, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266.) — Testo vigente | Portale Normativo