Art. 3

Calcolo del contributo sostitutivo

In vigore dal 25 apr 1998
1. La determinazione della misura di abbattimento di quattro o due punti del tasso di riferimento, avviene in base alla localizzazione o meno dell'iniziativa nei territori montani e nei territori il cui sviluppo è in ritardo, di cui all'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2052/88 e successive modificazioni, alla data di presentazione della domanda di agevolazione. 2. L'importo del contributo sostitutivo spettante è determinato, con le modalità previste dalla normativa attuativa della legge 10 ottobre 1975, n. 517, intendendosi sostituito al tasso agevolato il tasso di riferimento abbattuto della misura prevista dall'articolo 26 della legge 7 agosto 1997, n. 266, sulla base delle indicazioni fornite con gli elenchi di cui all', comma 1, del presente decreto, dagli istituti di credito e dalle società di locazione finanziaria interessati. In particolare il calcolo del contributo sostitutivo per le operazioni di locazione finanziaria agevolata è effettuato con riferimento a quanto disposto nel decreto ministeriale in data 23 luglio 1980, di attuazione dell' della legge n. 517 del 1975. Si applicano tutte le disposizioni previste dalla legge 10 ottobre 1975, n. 517, e dalla relativa normativa attuativa. 3. Per le operazioni che hanno, per qualsiasi motivo, estinto anticipatamente il mutuo agevolato o risolto anticipatamente il contratto di locazione finanziaria agevolata, in epoca successiva all'entrata in vigore della legge 7 agosto 1997, n. 266, il contributo spettante è calcolato in proporzione al numero di rate pagate. Il contributo non viene riconosciuto se l'estinzione o la risoluzione anticipata sono intervenute prima dell'entrata in vigore della legge 7 agosto 1997, n. 266.
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