Art. 1
F i n a l i t à
In vigore dal 25 apr 1998
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto l'art. 26, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, che dispone, con riferimento alle domande di credito agevolato presentate ai sensi delle leggi 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni, e 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, non ammesse ai contributi per carenze di fondi e per le quali è stato stipulato, alla data del 1 gennaio 1997, il relativo contratto di finanziamento agevolato, il riconoscimento, in via sostitutiva, per il tramite degli istituti di credito finanziatori, di un contributo pari all'abbattimento di quattro punti del tasso di riferimento vigente al momento della stipula per le iniziative ubicate nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, e nei territori montani, e di due punti nei restanti territori;
Visto l'articolo 26, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, che prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato possa disporre la riduzione percentuale in eguale misura dell'importo del suddetto contributo sostitutivo spettante a ciascun beneficiario qualora le risorse complessivamente assegnate non risultino sufficienti;
Considerato che in base all'articolo 26, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce i criteri e le modalità di liquidazione dei contributi sostitutivi in questione, tali da assicurare anche la semplificazione del procedimento amministrativo;
Visto l', comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato emesso nell'adunanza generale del 15 dicembre 1997;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 900029 del 26 gennaio 1998;
Adotta
il seguente regolamento:
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F i n a l i t à
1. La concessione del contributo sostitutivo previsto dall'articolo 26 della legge 7 agosto 1997, n. 266, a favore delle domande di credito agevolato, presentate ai sensi delle leggi 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni, e 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, non ammesse ai contributi per carenze di fondi, per le quali è stato stipulato, alla data del 1 gennaio 1997, il relativo contratto di finanziamento agevolato, è regolata dai criteri e modalità di liquidazione contenuti negli articoli seguenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1998-02-23;92#art-1