Art. 4
Modalità di erogazione
In vigore dal 25 apr 1998
1. I contributi sono erogati agli istituti di credito ed alle società di locazione finanziaria, per l'accredito alle imprese beneficiarie, in un unica soluzione in base ad elenchi definitivi, anche parziali, da trasmettere non oltre il 30 giugno 1999, sottoscritti dagli stessi istituti e società e contenenti gli elementi di cui agli allegati n. 1 e 2. Per ogni operazione dovrà essere allegato al decreto di liquidazione:
a) la dichiarazione dell'istituto dell'avvenuta realizzazione degli investimenti e l'avvenuta erogazione a saldo del mutuo agevolato ovvero, per le società dilocazione finanziaria, dell'avvenuta consegna dei beni. Nel caso in cui siano intervenute variazioni di denominazione, di ragione sociale o di altro genere la dichiarazione dovrà essere integrata con riferimento all'oggettiva identità e continuità dell'impresa beneficiaria, e all'insussistenza delle cause preclusive di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1975, n. 517;
b) il certificato di iscrizione al registro delle imprese.
2. Ai fini istruttori i predetti istituti e società possono avvalersi delle dichiarazioni sostitutive sottoscritte dagli interessati ai sensi dell', comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
3. Qualora la misura del contributo da liquidare all'operazione ricada nei limiti della attuale disciplina antimafia gli stessi istituti e società provvederanno a trasmettere la necessaria documentazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1998-02-23;92#art-4