Art. 6
In vigore dal 24 mar 1998
1. Alle domande di ammissione al premio presentate entro la data del 31 dicembre 1993, ai sensi del regolamento (CEE) n. 4028/86 del Consiglio del 18 dicembre 1986, si applicano unicamente i criteri previsti dall'articolo 24 dello stesso ed i parametri stabiliti dal regolamento (CEE) n. 3944/90 del Consiglio del 20 dicembre 1990; i premi sono convertiti in lire al valore dell'ECU contabile in vigore al mese di gennaio 1993.
2. Le domande di ammissione al premio presentate dal 1 gennaio 1994, sono esaminate e decise unicamente ai sensi del regolamento (CEE) n. 2080/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, applicando i parametri stabiliti con il regolamento (CE) n. 3699/93 del Consiglio del 21 dicembre 1993, e successive modificazioni; i premi sono convertiti in lire al valore dell'ECU contabile in vigore nel mese di gennaio dell'anno di presentazione della domanda di ammissione al premio.
3. Gli importi dei premi calcolati secondo i criteri richiamati ai precedenti commi 1 e 2 sono arrotondati alle 5.000 lire inferiori.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.politiche.agricole.e.forestali:decreto:1998-01-02;36#art-6