Art. 4
In vigore dal 24 mar 1998
1. Le domande di ammissione al premio di arresto definitivo, redatte secondo lo schema allegato al presente regolamento (allegato "A"), sono presentate all'ufficio di iscrizione della nave, che provvede al procedimento istruttorio. L'ufficio di iscrizione della nave, verificati i requisiti di ammissibilità indicati negli articoli precedenti, ne dà comunicazione al Ministero e, in mancanza dei predetti requisiti, archivia la pratica.
2. La data di presentazione della domanda di ammissione al premio è quella di consegna presso l'ufficio di iscrizione della nave; per le domande inoltrate per posta fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Storico versioni
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