Art. 1

In vigore dal 24 mar 1998
IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE Visto il regolamento (CEE) n. 4028/86 del Consiglio del 18 dicembre 1986 che prevede tra l'altro la concessione di premi di arresto definitivo dell'attività delle navi da pesca; Visto il regolamento (CEE) n. 2080/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, per quanto riguarda lo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP); Visto il regolamento (CE) n. 3699/93 del Consiglio del 21 dicembre 1993 che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca, dell'acquicoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti; Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e 1'adeguamento dell'ordinamento interno degli atti normativi comunitari; Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1991, n. 226, "Regolamento recante norme di attuazione dei regolamenti (CEE) n. 4028/86 e n. 3944/86 in materia di arresto definitivo dell'attività di pesca"; Visto il decreto ministeriale 14 ottobre 1994, n. 611, "Regolamento recante norme in materia di fermo definitivo dell'attività di pesca", che abroga, con decorrenza 4 novembre 1994, il decreto ministeriale 7 giugno 1991, n. 226; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ritenuto necessario emanare nuove norme di applicazione dei regolamenti comunitari sopracitati in materia di arresto definitivo dall'attività di pesca allo scopo di perseguire obiettivi di maggiore semplificazione e speditezza dell'attività amministrativa e rendere la stessa più aderente alla disciplina della legge 7 agosto 1990, n. 241; Ritenuto inoltre necessario garantire che gli interventi dello SFOP realizzino in massimo grado gli obiettivi assegnati alla politica strutturale, di competenza della Comunità, e segnatamente una corretta riduzione dello sforzo di pesca mediante eliminazione di segmenti di flotta eccedentari rispetto alle risorse alieutiche disponibili; Considerato che alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della misura dell'arresto definitivo di navi da pesca si provvede in base alla legge 16 aprile 1987, n. 183, con il fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, istituito con la suddetta legge; Visto il parere favorevole del comando generale del Corpo delle capitanerie di porto; Sentito il comitato finanziamenti previsto dall'articolo 23 della legge 17 febbraio 1982, n 41, che nell'adunanza del 23 dicembre 1996 ha espresso parere favorevole; Sentiti la commissione consultiva centrale della pesca marittima ed il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, che nell'adunanza del 10 febbraio 1997 hanno espresso parere favorevole; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 128/1997 espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 ottobre 1997; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (nota n. 60938 del 27 ottobre 1997); Adotta il seguente regolamento: . 1. Ai fini dell'applicazione delle norme previste dai regolamenti (CEE) del Consiglio n. 2080/93 del 20 luglio 1993 e n. 3699/93 del 21 dicembre 1993 ai proprietari di navi adibite alla pesca marittima è concesso il premio per l'arresto definitivo dall'attività di pesca conseguente a: a) demolizione; b) destinazione definitiva ad attività diversa dalla pesca; c) trasferimento definitivo (dismissione di bandiera) in un Paese non appartenente all'Unione europea, purchè tale trasferimento non sia in contrasto con il diritto internazionale e non arrechi pregiudizio alla gestione delle risorse ittiche. 2. Il trasferimento di cui al comma 1, lettera c), non è consentito nei Paesi non comunitari del Mediterraneo, le cui navi insistono sulle stesse risorse ittiche oggetto di attività di pesca da parte della flotta italiana. 3. L'arresto definitivo può riguardare solo navi di oltre dieci anni di età, armate per almeno settantacinque giorni all'anno nei due periodi di dodici mesi precedenti la data della domanda di ammissione al premio. Per le navi aventi tonnellaggio inferiore a 25 tonnellate di stazza lorda (TSL) (o 27 gross tonnage - GT) costituisce operazione di arresto definitivo, ai sensi del presente regolamento, esclusivamente la demolizione.
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