Art. 3

In vigore dal 24 mar 1998
1. Le navi che hanno beneficiato di contributi nazionali, comunitari o regionali per nuova costruzione, ammodernamento, associazione temporanea d'impresa e società miste sono assoggettate ai vincoli temporali, alle condizioni ed ai criteri previsti dalle rispettive norme di finanziamento. Tuttavia, nell'ipotesi in cui il richiedente opta per il premio di arresto definitivo, è consentita la compensazione tra i suddetti contributi e il premio di arresto definitivo, mediante corresponsione della differenza tra le provvidenze.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.politiche.agricole.e.forestali:decreto:1998-01-02;36#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo