Capo II

Art. 6

Costruzioni di scarsa rilevanza cartografica o censuaria

In vigore dal 11 mar 1998
1. Ai fini della applicazione delle modalità semplificate di denuncia, di cui all', vengono definite di scarsa rilevanza cartografica o censuaria: a) le costruzioni realizzate in aderenza a fabbricati già inseriti in mappa e comportanti un incremento di superficie coperta minore o uguale al cinquanta per cento della superficie occupata dal corpo di fabbrica preesistente; b) le unità afferenti fabbricati già censiti o nuove costruzioni aventi superficie minore o uguale a 20 m(elevato a)2; i manufatti precari in lamiera o legname, le costruzioni in muratura di pietrame a secco, le tettoie, le vasche e simili, purchè abbiano modesta consistenza planovolumetrica; c) le costruzioni non abitabili o agibili e comunque di fatto non utilizzabili, a causa di dissesti statici, di fatiscenza o inesistenza di elementi strutturali e impiantistici, ovvero delle principali finiture ordinariamente presenti nella categoria catastale, cui l'immobile è censito o censibile, ed in tutti i casi nei quali la concreta utilizzabilità non è conseguibile con soli interventi edilizi di manutenzione ordinaria o straordinaria. In tali casi alla denuncia deve essere allegata una apposita autocertificazione, attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.finanze:decreto:1998-01-02;28#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo