Capo II
Art. 9
Mutazioni soggettive ed oggettive delle unità immobiliari iscritte d'ufficio
In vigore dal 11 mar 1998
Mutazioni soggettive ed oggettive
delle unità immobiliari iscritte d'ufficio
1. In caso di variazione nello stato o nella destinazione d'uso, anche solo parziale, di una unità immobiliare iscritta d'ufficio al catasto dei fabbricati ai sensi dell', comma 2, secondo periodo, ovvero quando è necessario conoscerne la rendita catastale ai fini fiscali, la parte provvede al completamento dell'accatastamento con le modalità previste dal presente capo, per tutte le unità derivate.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per la volturazione di unità immobiliari, conseguente ad atti traslativi o costitutivi di diritti reali.
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Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:1998-01-02;28#art-9