Capo II

Art. 5

Norme generali di conservazione

In vigore dal 11 mar 1998
1. Per quanto non diversamente previsto dal presente regolamento, ai fini della conservazione del catasto dei fabbricati si applica la normativa vigente per il nuovo catasto edilizio urbano istituito con regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.finanze:decreto:1998-01-02;28#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Norme generali di conservazione (Art. 5 Regolamento recante norme in tema di costituzione del catasto dei fabbricati e modalita' di produzione ed adeguamento della nuova cartografia catastale.) — Testo vigente | Portale Normativo