Titolo I›Capo I
Art. 1
Catasto dei fabbricati
In vigore dal 11 mar 1998
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto l', commi 1 e 2, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, che disciplinano, rispettivamente, la costituzione del catasto dei fabbricati e le modalità di produzione ed adeguamento della nuova cartografia a grande scala;
Visto il regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, che disciplina l'accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano;
Visto il regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1949, n. 1142;
Visto l', comma 154, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con il quale è stata disposta la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo, della qualificazione, classificazione e classamento delle unità immobiliari e dei relativi criteri, nonché delle commissioni censuarie;
Visto l', comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con il quale è stata disposta la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali;
Visto l', comma 1-sexies, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che prevede nuovi criteri di classificazione e di determinazione delle rendite del catasto dei terreni che tengano conto della potenzialità produttiva dei suoli;
Visto l' del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, che reca norme per il perfezionamento e revisione del sistema catastale;
Vista la legge 2 febbraio 1960, n. 68, che reca norme sulla cartografia ufficiale dello Stato e sulla disciplina delle produzioni e dei rilevamenti terrestri e idrografici;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, che disciplina l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari;
Visto il regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;
Visto l', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 23 dicembre 1992, concernente l'organizzazione interna del Dipartimento del territorio;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 20 ottobre 1997;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell', comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 effettuata con nota n. 3-8560/UCL del 10 dicembre 1997;
Adotta
il seguente regolamento:
Titolo I
CATASTO DEI FABBRICATI
Capo I
Contenuti dell'inventario
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Catasto dei fabbricati
1. Il catasto dei fabbricati rappresenta l'inventario del patrimonio edilizio nazionale.
2. Il minimo modulo inventariale è l'unità immobiliare.
3. L'insieme delle unità immobiliari e degli altri beni immobili oggetto di censimento siti nello stesso comune, sui quali insistono diritti reali o oneri reali omogenei, costituiscono un'unica partita nel catasto dei fabbricati. Le partite sono numerate progressivamente nell'ambito del comune, e contengono, oltre agli elementi identificativi degli immobili, dei soggetti, e dei relativi diritti reali, anche gli estremi dei documenti che ne giustificano l'iscrizione e le eventuali successive mutazioni, nonché ogni altra indicazione prevista dalle norme e dalle istruzioni emanate dal dipartimento dei territorio.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:1998-01-02;28#art-1