Capo III
Art. 22
Disciplina dei lavori topografici e cartografici
In vigore dal 11 mar 1998
1. Il rilevamento topografico e la formazione della cartografia sono eseguiti in economia ovvero attraverso appalti.
2. La cartografia viene realizzata direttamente in formato numerico, mediante elaborazione delle misure direttamente rilevate sul terreno o sul modello stereoscopico restituito analiticamente o attraverso tecniche di cartografia digitale.
3. La cartografia è inquadrata planoaltimetricamente nel sistema geodetico nazionale.
4. Le metodologie di formazione della cartografia e della struttura del relativo archivio informatizzato sono disciplinate dalle norme e dalle istruzioni emanate dal dipartimento del territorio.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:1998-01-02;28#art-22