Capo III

Art. 24

Precisioni planoaltimetriche della mappa

In vigore dal 11 mar 1998
1. Le precisioni della mappa sono commisurate alle caratteristiche delle zone, oggetto di rilievo e di rappresentazione. 2. Per i punti della mappa catastale, sono stabiliti i seguenti criteri per la definizione delle tolleranze planimetriche ed altimetriche: a) le coordinate (N', È ) di un punto P del terreno p p memorizzate nell'archivio informatizzato e le coordinate dello stesso punto (N, E ) ricavate con operazioni topografiche sufficientemente p p precise e riferite ai vertici della rete geodetica di inquadramento della mappa, devono soddisfare la relazione: _ _ | 2 2 | 1/2 |(N' - N ) + (È - E ) | < o = T |_ p p p p _| p in cui T è uguale a: p 1) 0.40 m per le aree urbanizzate o di espansione urbanistica; 2) 0.80 m per le aree agricole in pianura o media collina; 3) 1.60 m per le aree agricole di alta collina o montagna; b)la differenza tra la quota H prime di un punto del terreno, memorizzata nell'archivio informatico e la quota H dello stesso punto ricavata direttamente con operazioni sufficientemente precise, deve soddisfare la seguente relazione: | H' - H | < o = T H in cui T: H 1) per i punti quotati isolati, è uguale a: a) 0.40 m per le aree urbanizzate o di espansione urbanistica; b) 0.60 m per le aree agricole di pianura o media collina; c) 1.00 m per le aree agricole di alta collina o montagna; 2) per i punti appartenenti a curve di livello, è uguale a: a) 0.60 m per aree urbanizzate o di espansione urbanistica; b) 0.90 m per aree agricole di pianura e media collina; c) 1.80 m per aree agricole di alta collina o montagna.
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