Capo III
Art. 24
Precisioni planoaltimetriche della mappa
In vigore dal 11 mar 1998
1. Le precisioni della mappa sono commisurate alle caratteristiche delle zone, oggetto di rilievo e di rappresentazione.
2. Per i punti della mappa catastale, sono stabiliti i seguenti criteri per la definizione delle tolleranze planimetriche ed altimetriche:
a) le coordinate (N', È ) di un punto P del terreno
p p
memorizzate nell'archivio informatizzato e le coordinate dello stesso punto (N, E ) ricavate con operazioni topografiche sufficientemente p p
precise e riferite ai vertici della rete geodetica di inquadramento della mappa, devono soddisfare la relazione:
_ _
| 2 2 | 1/2
|(N' - N ) + (È - E ) | < o = T
|_ p p p p _| p
in cui T è uguale a:
p
1) 0.40 m per le aree urbanizzate o di espansione urbanistica;
2) 0.80 m per le aree agricole in pianura o media collina;
3) 1.60 m per le aree agricole di alta collina o montagna;
b)la differenza tra la quota H prime di un punto del terreno, memorizzata nell'archivio informatico e la quota H dello stesso punto ricavata direttamente con operazioni sufficientemente precise, deve soddisfare la seguente relazione:
| H' - H | < o = T
H
in cui T:
H
1) per i punti quotati isolati, è uguale a:
a) 0.40 m per le aree urbanizzate o di espansione urbanistica;
b) 0.60 m per le aree agricole di pianura o media collina;
c) 1.00 m per le aree agricole di alta collina o montagna;
2) per i punti appartenenti a curve di livello, è uguale a:
a) 0.60 m per aree urbanizzate o di espansione urbanistica;
b) 0.90 m per aree agricole di pianura e media collina;
c) 1.80 m per aree agricole di alta collina o montagna.
Storico versioni
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