Titolo III

Art. 27

Conservazione del catasto dei fabbricati

In vigore dal 11 mar 1998
1. Fino al completamento delle operazioni di formazione del catasto dei fabbricati previste all', per le mutazioni nello stato di diritto delle costruzioni rurali si applica la normativa di conservazione del catasto dei terreni.
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Conservazione del catasto dei fabbricati (Art. 27 Regolamento recante norme in tema di costituzione del catasto dei fabbricati e modalita' di produzione ed adeguamento della nuova cartografia catastale.) — Testo vigente | Portale Normativo